STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Art. 1 Denominazione e sede:
E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. POLISPORTIVA GIGLIO PALLACANESTRO LIVORNO" con sede in Livorno, Piazzale 185°Regg. Art Folgore nr. 2. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 2 Scopi:
L'associazione è apartitica e non persegue fini di lucro, è soggetta al riconoscimento da parte del C.O.N.I. nella sede preposta, opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
• Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Pallacanestro, Calcio, Atletica, Nuoto, Tennis, Pallavolo ed altri;
• Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
• Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
• Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
• Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
• Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
• Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
• Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
Art. 3 Soci e loro categorie
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche.
La qualifica di socio dà diritto:
• A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
• A godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
• All’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• Al pagamento puntuale del contributo associativo come stabilito dal successivo art. 4;
• All’astensione da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
I soci si distinguono in:
• Soci fondatori: coloro che hanno dato vita all’associazione
• Soci effettivi: coloro che risultano iscritti al libro soci ed in regola col versamento delle quote sociali
• Soci junior: tutti coloro che all’atto dell’iscrizione non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età. L’iscrizione di socio junior è subordinata all’assenso di chi ne esercita la potestà genitoriale. I soci junior non hanno diritto di voto nelle assemblee
• Soci onorari: sono dichiarati tali, da parte del consiglio direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell’associazione. Il socio onorario non paga nessuna quota.
Tutti gli associati hanno eguali diritti.
L’associazione dovrà tesserare all’ente di promozione sportiva o alla federazione sportiva tutti i propri soci.
Art. 4 Ammissione dei soci
Per essere ammesso allo status di socio è necessario presentare domanda di ammissione all’Associazione con osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
Indicare i dati anagrafici completi di codice fiscale e dichiarare di conoscere il contenuto e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del rappresentante legale dell’associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
Il giudizio del legale rappresentante o della persona da lui delegata è insindacabile e contro la stessa non è ammesso appello.
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione al registro al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo la qualifica di socio.
I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell’associazione.
L’adesione dell’associazione è a tempo indeterminato.
Il socio che intende dimettersi dall’associazione dovrà darne comunicazione scritta al consiglio direttivo.
Le quote versate all’associazione non verranno rimborsate.
Art. 5 Entrate
L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
• Quote e contributi degli associati;
• Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
• Eredità, donazioni e legati;
• Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
• Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
• Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
• Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
• Altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
• All’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. I proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi anche indirettamente tra gli associati.
Art. 6 Anno sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 7 Organi delle associazioni
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea degli associati;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente;
• Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
Le cariche sociali hanno durata di tre anni. Le cariche sociali sono a titolo onorifico e sono a titolo gratuito.
Le cariche sociali s’intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.
L’elezione degli organi dell’Associazione è basata sulla massima liberà di partecipazione dell’elettorato sia attivo che passivo.
Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
Il Consiglio direttivo dell’Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell’assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo una preferenza.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell’assemblea sociale, il primo Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci fondatori.
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio.
Il Presidente assolve ai seguenti compiti:
• Provvede al disbrigo degli affari correnti e all’ordinaria amministrazione;
• Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
• Firma gli atti e ne delega la firma;
• Convoca l’assemblea sociale.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.
Il Vice Presidente è eletto con le solite modalità del Presidente.
Il Segretario può assumere la carica di Tesoriere.
Il Tesoriere preside alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione sportiva.
E’ fatto divieto ai componenti ai componenti amministratori dell’Associazione di ricoprire medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina affiliata al C.O.N.I.
Art. 8 Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 9 Presidente – rappresentanza legale
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 10 Scioglimento
La deliberazione di scioglimento, qualora se ne verificano gli eventi che rendano necessario tale adempimento sarà deliberata dall’Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno ¾ dei suoi componenti.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa.
L’Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 11 Norma finale
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.
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